1. Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti. 2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralita', note per la loro competenza in materia di diritti dell'uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione. 3. Il Comitato non puo' comprendere piu' di un cittadino dello stesso Stato. 4. I membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali nell'esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
