[1]sociale

[2]1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo sociale, utilizzando i contributi gia' versati dalle aziende italiane all'ALI stessa. 2. L'ammontare del Fondo Sociale sara' utilizzato per le finalita' che erano state previste al punto 4 del Comunicato Congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 per avviare la realizzazione delle Iniziative Speciali, di cui all'articolo 10 lettere b) e c) del presente Trattato, fino a concorrenza di tale ammontare. In particolare, potranno essere finanziati progetti di bonifica dalle mine e valorizzazione delle aree interessate, programmi di cura in favore di cittadini libici danneggiati dallo scoppio delle mine, nonche' altre iniziative a favore dei giovani libici nel settore della formazione universitaria e post-universitaria, sino ad esaurimento del credito del Fondo Sociale. Quindi continuera' il finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato. 3. A tal fine, e' istituito un Comitato Misto paritetico per la gestione del Fondo Sociale secondo le modalita' previste dal Comunicato Congiunto. 4. Definite le modalita' di gestione dell'ammontare gia' costituito del Fondo Sociale e le iniziative da finanziare, le due Parti considerano definitivamente esaurito il Fondo sociale.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art12 · fonte su Normattiva