[1]ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA GEORGIA, DALL'ALTRO LATO

[2]IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo designati come gli "Stati membri", e

[3]L'UNIONE EUROPEA, da un lato, e

[4]LA GEORGIA in prosieguo denominata "Georgia", dall'altro lato,

[5]PRESO ATTO che il 22 aprile 1996 e' stato firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e gli Stati membri, da un lato, la Georgia, dall'altro; DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area - CAA) basato sull'accesso reciproco ai mercati del trasporto aereo delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme - comprese quelle relative alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente; DESIDERANDO ampliare le opportunita' del trasporto aereo, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati; RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti; PRENDENDO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; CONCORDANDO sul fatto che e' opportuno fondare le norme dello spazio aereo comune sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato III del presente accordo; RICONOSCENDO che il rispetto integrale delle norme dello spazio aereo comune consente alle parti di coglierne tutti i benefici, compresa l'apertura dell'accesso ai mercati, e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le linee aeree, i lavoratori di entrambe le parti; RICONOSCENDO che la creazione dello spazio aereo comune e l'applicazione delle sue norme non possono essere realizzate senza l'adozione di accordi transnazionali, laddove necessario; RICONOSCENDO l'importanza che riveste un'assistenza adeguata in questa prospettiva; DESIDERANDO dar modo alle linee aeree di offrire ai passeggeri e vettori aerei prezzi e servizi competitivi in mercati aperti; DESIDERANDO provvedere affinche' tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle linee aeree, beneficino di un accordo liberalizzato; DESIDERANDO assicurare il piu' elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile; DESIDERANDO assicurare la parita' di trattamento a tutti i vettori aerei e garantire loro eque e pari opportunita' di fornire i servizi aerei di cui al presente accordo; RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo; AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppare e attuare la politica internazionale in materia di trasporto aereo e nel riconoscere i diritti degli Stati sovrani ad adottare misure adeguate a tal fine; PRESO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999; INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le linee aeree, i lavoratori e le comunita' da entrambi i lati, HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO:

[7]Definizioni

[8]Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, i seguenti termini sono cosi' definiti: (1) "servizio concordato" e "rotta determinata", il trasporto aereo internazionale a norma dell'articolo 2 (Concessione di diritti) e dell'allegato I al presente accordo; (2) "accordo", il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento; (3) "trasporto aereo", il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che, a scanso di dubbi, include i trasporti aerei di linea e fuorilinea (charter) e un servizio integrale di trasporto merci; (4) "autorita' competenti", gli organismi o enti pubblici responsabili per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo; (5) "idoneita'", indica se un vettore aereo e' adatto a operare servizi aerei internazionali, in altre parole, se ha una capacita' finanziaria soddisfacente e competenze appropriate in materia di gestione ed e' disposto a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi relativi alle operazioni di detti servizi; (6) "nazionalita'", il fatto che un vettore aereo soddisfi le esigenze relative a aspetti quali la sua proprieta', il suo controllo effettivo e la propria sede principale di attivita'; (7) "convenzione", la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale include:

  • a)ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dalla Georgia che dallo Stato membro dell'Unione europea, e
  • b)tutti gli allegati e i relativi emendamenti adottati a norma dell'articolo 90 della convenzione stessa, qualora tali allegati o emendamenti siano entrati in vigore simultaneamente per la Georgia e per lo Stato membro o per gli Stati membri dell'Unione europea; (8) "diritto della quinta liberta'", il diritto o il privilegio concesso da uno stato ("Stato concedente") ai vettori aerei di un altro Stato ("Stato concessionario") di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che questi servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario; (9) "costo totale", il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative e gli eventuali oneri destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di nazionalita'; (10) "trasporto aereo internazionale", il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di piu' di uno Stato; (11) "accordo ECAA", l'accordo multilaterale tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo 1, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo.

[9]-------- 1 Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (12) "paese Euromed", ogni paese mediterraneo partecipante alla politica europea di vicinato (cioe', alla data della firma dell'accordo, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Giordania, Israele, il territorio palestinese, Siria e Turchia);

[10](12) "paese Euromed", ogni paese mediterraneo partecipante alla politica europea di vicinato (cioe', alla data della firma dell'accordo, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Giordania, Israele, il territorio palestinese, Siria e Turchia); (13) "cittadini nazionali", qualsiasi persona fisica o giuridica avente nazionalita' georgiana per la parte georgiana, o la nazionalita' di uno Stato membro per la pare europea, se e in quanto, nel caso di una persona giuridica, essa e' sempre effettivamente controllata, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' georgiana per la parte georgiana, o da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalita' di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi identificati nell'allegato IV, per la parte europea; (14) "licenze di esercizio", nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri le licenze di esercizio e tutti gli altri documenti o certificati pertinenti rilasciato ai sensi della legislazione UE in vigore, e, nel caso della Georgia, le licenze, i certificati o i permessi rilasciati ai sensi della legislazione georgiana in vigore; (15) "parti", da un lato l'Unione europea o gli Stati membri, ovvero l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze (la parte europea), e dall'altro lato la Georgia (la parte georgiana); (16) "prezzo",

  • i)"tariffe aeree passeggeri", il prezzo che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi aerei, nonche' tutte le condizioni per l'applicabilita' di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari; e
  • ii)"tariffe aeree merci", il prezzo da pagare per il trasporto di merci nonche' le condizioni per l'applicabilita' di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari. Questa definizione comprende, laddove applicabile, il trasporto di superficie connesso alle operazioni di trasporto aereo internazionale e le condizioni ad esso applicabili. (17) "principale centro di attivita'", la sede principale o sociale di un vettore aereo comunitario nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilita', del vettore aereo; (18) "oneri di servizio pubblico", tutti gli oneri imposti ai vettori aerei esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuita', regolarita', tariffazione e capacita' minima cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte interessata per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico; (19) "sovvenzioni", qualsiasi contributo finanziario concesso dalle autorita' o da un organismo regionale od altro organismo pubblico, ossia quando:
  • a)provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla societa' o la presa a carico di passivi della societa', quali ad esempio garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, l'assetto azionario, la protezione contro il fallimento o un'assicurazione;
  • b)la pubblica amministrazione o un organismo regionale od altro ente pubblico rinuncia ad entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuote, o le riduce indebitamente;
  • c)la pubblica amministrazione, un ente regionale od altro ente pubblico fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni o servizi; oppure
  • d)un governo, un ente regionale od altro organismo pubblico effettua dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarica o da' ordine ad un organismo privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle illustrate ai punti da a) a c) che precedono, che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisce per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi, e viene in tal modo conferito un vantaggio; (20) "SESAR", l'attuazione tecnica del Cielo unico europeo, che coordina e sincronizza la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione delle nuove generazioni dei sistemi di gestione del traffico aereo; (21) "territorio", nel caso della Georgia le aree territoriali e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sua sovranita', influenza, protezione o mandato e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni sancite da tali trattati e da ogni strumento che dovesse succedere agli stessi. Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; (22) "onere di uso", un onere imposto alle compagnie aeree a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-01;7~accordo-art1 · fonte su Normattiva