All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;7~art3 · fonte su Normattiva