1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' del veicola, il contenute dei documenti di circolazione del veicolo, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatoti trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo. 2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Testo vigente dal 7 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70~accordo-art15 · fonte su Normattiva