Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo stesso e dall'articolo XXI della Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
