[1]Articolo VI
[2]In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i benefici derivanti dall'esercizio di navi o di aeronavi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea, a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalita' del detto Stato.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
