[1]Articolo XII

[2]In deroga alle disposizioni dell'articolo XI della presente Convenzione, le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonche' le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, compiuti o resi in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato, se:

  • 1)la detta persona soggiorna a titolo temporaneo in questo Stato per un periodo o per periodi che non superino una durata totale di novanta giorni nel corso dell'esercizio fiscale;
  • 2)le remunerazioni le sono corrisposte per un lavoro compiuto o per servizi personali resi in qualita' di dipendente di una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, o in virtu' di un contratto stipulato con una tale persona e questa persona sopporta il peso effettivo delle remunerazioni;
  • 3)le dette remunerazioni non abbiano gravato come tali il reddito tassabile nel primo Stato di una organizzazione stabile del suo datore di lavoro.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxii · fonte su Normattiva