1 - Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2 - Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non potra' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' d'applicazione di questa limitazione. 3 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: (a) il debitore degli interessi e' il Governo di questo Stato contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) gli interessi sono pagati ad un altro ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in relazione a prestiti effettuati in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti. 4 - Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazione di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazioni agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5 - Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6 - Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformita' alle leggi di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art11 · fonte su Normattiva