ORGANIZZAZIONE 1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2 - L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un cantiere di montaggio, un cantiere di installazione o attivita' di supervisione ad esso connesse, ma solamente se tali cantieri o attivita' si protraggono per un periodo superiore a sei mesi; (h) la prestazione di servizi, compresi i servizi di assistenza forniti da una impresa per mezzo dei propri dipendenti o di altro personale assunto dall'impresa a tal fine, ma solamente se le attivita' di questa natura (per una stessa opera o per un'altra iniziativa connessa) si protraggono nel Paese per un periodo o periodi superiori in totale a tre mesi in un arco di tempo di dodici mesi. 3 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4 - una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se: (a) essa ha ed abitualmente esercita in tale Stato il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attivita' siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa; o (b) essa non ha detto potere, ma abitualmente dispone in detto primo Stato di un deposito di merci dal quale consegna regolarmente merci per conto dell'impresa. 5 - Un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente, ad eccezione di quel che riguarda la riassicurazione, e' considerata stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se incassa premi in tale altro Stato o vi assicura rischi per mezzo di un proprio dipendente o di un rappresentante che non sia un agente che goda di uno status indipendente cosi' come indicato nel paragrafo 6. 6 - Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, quando le attivita' di detto intermediario sono esercitate totalmente o quasi totalmente per conto di detta impresa, esso non e' considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 7 - Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art5 · fonte su Normattiva