MARITTIMA ED AEREA 1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
