MOBILI APPARTENENTI AD UNA STABILE ORGANIZZAZIONE O AD UNA SEDE FISSA 1. Salvo quando si tratti di beni previsti negli Articoli 7 e 8, i beni mobili d'una impresa che fa parte della successione o d'una donazione di una persona domiciliata in uno Stato, che appartengono ad una stabile organizzazione, situata nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

  • a)una sede di direzione;
  • b)una succursale;
  • c)un ufficio;
  • d)una officina;
  • e)un laboratorio;
  • f)una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  • g)un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 4. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
  • a)si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
  • b)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • c)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  • d)una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  • e)una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, alla quale si applica il paragrafo 6 - agisce per conto di una impresa e dispone in uno Stato di poteri che ivi esercita abitualmente che gli permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, questa impresa e' considerata come avente una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attivita' che questa persona esercita per l'impresa, a meno che le attivita' di questa persona non siano limitate a quelle che sono menzionate al paragrafo 4 e che se fossero esercitate per mezzo di una installazione fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa installazione come una stabile organizzazione, secondo le disposizioni di questo paragrafo. 6. Non si considera che una impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito ordinario della loro attivita'. 7. I beni mobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e servono per l'esercizio di una professione liberale o di altre attivita' di carattere indipendente, i quali appartengono ad una sede fissa situata nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art6 · fonte su Normattiva