Nelle materie non previste agli articoli da 2 a 4, i tribunali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata, sono competenti: 1. se, alla data della presentazione della domanda, il convenuto aveva il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio di detto Stato; 2. se il convenuto, avendo o avendo avuto uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale o anche di altra natura sul territorio di detto Stato, vi e' stato citato per una controversia attinente all'esercizio di detto stabilimento o succursale; 3. se, per accordo espresso o tacito dell'attore e del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia e' stata, o dovrebbe essere eseguita nel territorio di detto Stato; 4. se, in materia di responsabilita' extra-contrattuale, il fatto da cui essa deriva si e' verificato nel territorio di detto Stato; 5. se il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di detti tribunali sia mediante elezione di domicilio, sia mediante convenzione che ad essi attribuisce competenza, sempre che la legge dello Stato richiesto non vi si opponga a motivo dell'oggetto della controversia; 6. se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito o senza aver dichiarato di accettare tale competenza limitatamente ai beni situati sul territorio dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata; 7. se, trattandosi di una domanda riconvenzionale, detti tribunali sono stati riconosciuti competenti per statuire sulla domanda principale ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art5 · fonte su Normattiva