In virtu' del suo regime di previdenza sociale, l'Organizzazione, il Direttore generale e il personale dell`Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio da versare agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi esistenti fra l'Organizzazione e le Parti contraenti all'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
