[1]Articolo V

[2]Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformita' all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, in conformita' all'Articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]IN FEDE DI CIO', i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, di cui si e' constatata la buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Bruxelles, il 27 giugno 1997 nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca, in un unico esemplare che restera' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmettera' copia conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di discrepanze fra i diversi testi, fa fede quello in lingua francese.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~protocollo-artv · fonte su Normattiva