INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

  • a)quando detto residente disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato contraente soltanto quella parte del reddito imputabile a detta base fissa; o
  • b)quando il soggiorno nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi che ammontano od altre passano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte del reddito che detto residente ritrae dalle attivita' scolte nel predetto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;710~convenzione-art14 · fonte su Normattiva