E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. I redditi menzionati nel presente paragrafo comprendono i redditi accessori connessi alla notorieta' personale di detto residente, che siano correlati con la sua presenza nell'altro Stato contraente e provengano da detto altro Stato. 2. Quando i redditi indicati al paragrafo 1 sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi possono essere tassati, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove sono svolte le prestazioni di detto artista o sportivo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;710~convenzione-art17 · fonte su Normattiva