ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare:
- a)una sede di direzione;
- b)una succursale;
- c)un ufficio;
- d)un'officina;
- e)un laboratorio;
- f)una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre i cantieri, la costruzione, l'installazione o il montaggio nonche' le connesse attivita' di supervisione, pero' solo quando tali cantieri, costruzione o attivita' si protraggono per un periodo superiore a otto mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se:
- a)si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d)una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni;
- e)una sede fissa di affari ai soli fini di compiere per l'impresa qualsiasi altra attivita' di carattere preparatorio o ausiliare. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona, diversa da un rappresentante indipendente a cui si applica il paragrafo 7, agisce per conto di un'impresa e mostra ed esercita abitualmente nello Stato contraente poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in questo Stato in relazione a tutte le attivita' che questa persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata a quelle menzionate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero considerare questa sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni previste dal presente paragrafo. 6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente abbia, salvo per quel che riguarda le riassicurazioni, una stabile organizzazione nell'altro Stato se essa riscuote premi nel territorio dell'altro Stato o se stipula assicurazioni contro rischi inerenti al detto territorio per il tramite di una persona che non sia un rappresentante indipendente al quale si applichi il successivo paragrafo. 7. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita attivita' commerciali per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro rappresentante indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Cio' nonostante, quando detto rappresentante svolga in tutto o in parte le sue attivita' in nome di dette impresa, egli non e' considerato un rappresentante indipendente ai sensi del presente paragrafo. 8. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
