E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un'artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione, nonche' di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualita' sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazione dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;711~convenzione-art17 · fonte su Normattiva