REDDITI 1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato contraente, non trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;711~convenzione-art22 · fonte su Normattiva