ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

  • a)una sede di direzione;
  • b)una succursale;
  • c)un ufficio;
  • d)un'officina;
  • e)un laboratorio;
  • f)una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  • g)un cantiere di costruzione di istallazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi; 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
  • a)si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
  • b)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • c)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  • d)una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  • e)una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se:
  • a)essa ha, ed abitualmente esercita in detto primo Stato il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
  • b)dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merce appartenente all'impresa dal quale abitualmente essa esegue ordinazioni per conto dell'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi per conto di detta impresa, esso non e' considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente ai fini del presente paragrafo. 6. Il fatto che una societa' residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712~convenzione-art5 · fonte su Normattiva