Art. 3 (Trattato)
Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea agiranno altresi' in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e di un sempre maggiore controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali. Le Parti Contraenti svilupperanno, anche tramite lo svolgimento di attivita' concrete, di consultazioni e di scambi di visite, una cooperazione a lungo termine.
Testo vigente dal 7 aprile 1998
