Art. 8 (Trattato)
Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste, anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, cosi' come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale. Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.
Testo vigente dal 7 aprile 1998
