All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;72~art3 · fonte su Normattiva