Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso. Lo Stato italiano, facendo uso della facolta' prevista dall'articolo 3 dell'accordo e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicita' del reato indicati nell'articolo 13 della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, rifiutera' l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~approvazione-art2 · fonte su Normattiva