È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione. Premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore la individuazione delle condotte punibili come pure la scelta e la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative, salvo il limite della non manifesta irragionevolezza, tuttavia, il meccanismo di tipo presuntivo previsto dalla norma censurata, con finalità di ulteriore inasprimento della sanzione, determina la lesione del diritto di difesa, in quanto preclude all’interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulla entità della sanzione che dovrà subire, determinando, altresì, la irragionevole equiparazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, di situazioni tra loro diseguali, con riferimento a soggetti che utilizzano i lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia, in ipotesi, avvenuta nella medesima data. - Sulla rilevanza del potere di fornire la prova contraria ai fini di escludere la lesione del diritto di difesa, cfr. ordinanze citate n. 140/2003 e n. 260/2000; nonché sentenze n. 444/1995, n. 358/1994 e n. 283/1987.
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12