[1]IMMOBILIARI
[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Qualora il possesso di azioni di una societa' o di altri diritti societari investe il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla societa', i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Testo vigente dal 15 aprile 2008
