ARTICOLO XII Applicazione di Disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli. 2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o altre normative di carattere generale abbia adottato, per gli investitori dell'altra, un trattamento piu' vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verra' a questi riservato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;733~accordo-artxii · fonte su Normattiva