Su richiesta dell'istituzione competente, le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato contraente sono effettuate dalla istituzione del luogo di soggiorno o di residenza. L'istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle spese per le suddette perizie nonche' le spese supplementari, sulla base del costo effettivo.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
