Su richiesta dell'istituzione competente, le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato contraente sono effettuate dalla istituzione del luogo di soggiorno o di residenza. L'istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle spese per le suddette perizie nonche' le spese supplementari, sulla base del costo effettivo.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art31 · fonte su Normattiva