DELLE ATTIVITA' Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 6 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocita' e della disponibilita' delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 9 marzo 2006
