Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 9 marzo 2006
