Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980
Art. 2 — Applicabilità della Convenzione di Chicago
Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione ove tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.
Testo vigente dal 14 ottobre 1982
