Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 19 (All. 1C - Accordo)

dell'uso 1. Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione puo' essere annullata soltanto dopo un periodo initerrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso. 2. L'uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art19 · fonte su Normattiva