con il panel o con l'Organo d'appello 1. Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con l'Organo d'appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame. 2. Le comunicazioni scritte al panel o all'Organo d'appello sono trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe a disposizione delle Parti della controversia. Nessun elemento della presente Intesa impedisce a una Parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I Membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel o all'Organo d'appello da un altro Membro e cosi' designate da tale Membro. Una Parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un Membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte che puo' essere divulgata.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art18 · fonte su Normattiva