- 1)Le imposte dirette dovute sui redditi derivanti dall'esercizio di navi ed aeromobili in traffico internazionale saranno riscosse solamente nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi battano la bandiera di detto Stato o che gli aeromobili ne posseggano la nazionalita'.
- 2)Le precedenti disposizioni si applicano anche a favore delle imprese italiane e di quelle tunisine di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune di "pool", ad un esercizio in comune o ad un ente internazionale d'esercizio, nel limite dei redditi di dette imprese.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
