Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu', mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonche' iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

Testo vigente dal 26 giugno 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;76~accordo-art13 · fonte su Normattiva