1. Il patrimonio costituito da beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, e' imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' imponibile nello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 3. Le navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonche' i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
