[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al 1 gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi;
  • b)con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi. Fatta a Roma il 17 aprile 1984 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763~art29 · fonte su Normattiva