[1]con gli studi secondari nazionali

[2]Il titolare della Licenza liceale europea ottenuta presso la Scuola:

  • a)fruisce, nel suo paese, di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato alla fine degli studi secondari in tale paese;
  • b)puo' richiedere, con gli stessi diritti dei cittadini in possesso di titoli equivalenti, l'ammissione in ogni universita' esistente sul territorio delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;764~allegato-art18 · fonte su Normattiva