1. Una proposta di contratto, rivolta a una o piu' persone determinate, costituisce un'offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volonta' del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta e' sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la, quantita' e il prezzo o da' indicazioni atte a determinarle. 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate e' considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art14 · fonte su Normattiva