1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un'offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inazione, da soli, non possono valere come accettazione. 2. L'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in cui l'espressione del consenso perviene all'autore dell'offerta. L'accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene all'autore dell'offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidita' dei mezzi di comunicazione utilizzati dall'autore dell'offerta. Un'offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario. 3. Se, tuttavia, in virtu' dell'offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell'offerta puo' indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all'autore dell'offerta, l'accettazione avra' effetto ne momento in cui questo atto e' compiuto, purche' lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art18 · fonte su Normattiva