1. Se, prima della data di esecuzione del contratto e' manifesto che una parte commettera' un'inadempienza essenziale del contratto, l'altra parte lo puo' dichiarare rescisso. 2. La parte che ha intenzione di dichiarare rescisso il contratto, se dispone del tempo necessario, lo deve notificare all'altra parte, a condizioni ragionevoli per permettere di fornire assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi. 3. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se l'altra parte ha dichiarato che non adempira' ai suoi obblighi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art72 · fonte su Normattiva