[1]ARTICOLO III
[2]1. Con riferimento all'Articolo 22 "Eliminazione della doppia imposizione", il paragrafo (2) e' soppresso e sostituito dal seguente:
[3]"(2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.
[4]In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Malta, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
[5]L'imposta pagata in Malta per la quale spetta la detrazione e' solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
[6]Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. ".
[7]2. Il paragrafo 4 dell'Articolo 22 e' soppresso.
Testo vigente dal 28 maggio 2010
