[1]Articolo 19 - Informazione

[2]Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art19 · fonte su Normattiva