[1]delle attivita'
[2]Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 16 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocita' e della disponibilita' delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 23 maggio 2016
