[1]delle attivita'

[2]Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 16 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocita' e della disponibilita' delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

Testo vigente dal 23 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art13 · fonte su Normattiva