1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale dei prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dal Portogallo, che formano oggetto della fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme:
- a)Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza tra i prezzi di orientamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo puo' essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, secondo le varie categorie di vini e in ragione della loro qualita'.
- b)Per taluni vini a denominazione di origine e per gli altri prodotti che possano creare eventuali perturbazioni sul mercato, un importo regolatore puo' essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a). L'importo regolatore e' derivato da quello applicabile ai vini da tavola, secondo modalita' da determinare. 3. L'importo regolatore e' limitato ad un livello che assicuri e condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo l'importo e' calcolato in modo che l'importo ottenuto aumentando il prezzo di orientamento applicabile in Portogallo per il prodotto in questione dell'importo regolatore e dei dazi doganali che gli sono applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per il prodotto durante la campagna interessata. 4. Tenuto conto della situazione particolare del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, si puo' decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, la fissazione di un importo regolatore per le esportazioni di uno o piu' di questi prodotti dalla Comunita' nella sua composizione attuale verso il Portogallo. Questo importo e' fissato ad un livello che permetta di garantire una normale corrente di scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, che non crei perturbazioni sul mercato portoghese dei prodotti in questione. 5. L'importo regolatore concesso e' finanziato dalla Comunita' mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
