1. Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1993 in Spagna nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli. Il Regno di Spagna e gli altri stati membri hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e dei cittadini spagnoli, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia il Regno di Spagna ed il Granducato del Lussemburgo hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini spagnoli. 2. Dal 1 gennaio 1991 il Consiglio, su relazione della Commissione, procede ad un esame del risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1. Al termine di questo esame il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare, in base a nuovi dati, disposizioni destinate ad adattare dette misure.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
