[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

[9]L'art. 4 diventa art. 5 e l'art. 5 diventa art. 4.

[10]Nel primo comma dell'art. 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», e' introdotto il seguente numero:

[11]«1° all'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati e' aggiunta la seguente lettera:

[12]«d) primi referendari e referendari del Consiglio di stato e della Corte dei conti che ne facciano domanda».

[13]I numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 5 diventano rispettivamente 2°, 3° e 4°.

[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[15]Data a Roma, addi' 17 maggio 1938 - Anno XVI

[16]VITTORIO EMANUELE

[17]Mussolini - Solmi - Di Revel

[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo vigente dal 22 giugno 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-05-17;776~art1 · fonte del testo