[1]Estradizione semplificata

[2]1. Se la persona richiesta dichiara alle autorita' competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalita' e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione. 2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorita' competente. Si assicurera' la presenza di un interprete, ove necessario.

Testo vigente dal 4 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78~trattato-di-estradizione-art7 · fonte su Normattiva