[1]congiunto

[2]1. Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto. 2. A tal fine, l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di Kyoto prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantita' assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto. 3. Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, a norma della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonche' dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unita' AAU, CER, ERU, RMU, tCER o 1CER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantita' assegnate.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~accordo-art3 · fonte su Normattiva